Leggi e Decreti
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (GU Serie Generale n.27 del 1-2-2013 – Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2013)
Ricordiamo in particolare la definizione di albero monumentale (nelle sue varie declinazioni possibili) tratta dall’art. 7
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale
1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:
a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. [omissis]
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. Dal DECRETO 23 ottobre 2014 (ESTRATTO DALLA GU 238/2014)
CIRCONFERENZE MINIME INDICATIVE PER IL CRITERIO DIMENSIONALE. Dal DECRETO 23 ottobre 2014. (ESTRATTO DALLA GU 238/2014)
26 febbraio 2016: per 3 specie modificati i criteri dimensionali di cui al Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014
In particolare:
- Celtis australis L. da 400 cm a 350 cm
- Quercus pubescens Willd. da 300 cm a 400 cm
- Quercus ilex L. da 400 cm a 350 cm